Benvenuto nel sito ufficiale del comune di Acuto della provincia di Frosinone
Versione solo testo - Versione alta visibilità      
Motore di ricerca
      
Comune di Acuto

Home | Mappa


 

Servizi della struttura

  • » Sportello Unico per le Attività Produttive


Sei in: Home » il comune » Sportello SUAP » Sportello Unico per le Attività Produttive
Sei in: Home » il comune » Sportello SUAP » Sportello Unico per le Attività Produttive

Il Comune

Sportello SUAP

Sportello Unico per le Attività Produttive

Cos'è

  • Tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive di beni e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le  attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Cos'è utile sapere

  • L'imprenditore ha come riferimento unico il responsabile del SUAP per lo svolgimento di tutto il procedimento autorizzatorio per la sua iniziativa imprenditoriale.
    L’art.38 della DL 112 del 2008 recita:
       a) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
       b) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
        c) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
        d) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.Nel caso di attività soggette a SCIA  la segnalazione e' presentata al SUAP.  La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP.
    La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
     A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.L’imprenditore, nei procedimenti in cui è prevista la SCIA, ha la possibilità di rivolgersi alle Agenzie per le Imprese, ovvero a soggetti accreditati che effettuano una attività istruttoria sulla documentazione presentata e rilasciano una dichiarazione di conformità. Sarà cura dell’Agenzia trasferire la SCIA ed i relativi allegati insieme con la dichiarazione di conformità al SUAP di riferimento. Le leggi da conoscere:
    DL 112 del 25 giugno 2008
    DL  59 del 26 marzo del 2010
    DPR 160 del 7 settembre 2010

Requisiti

  • Cittadini che intendano sviluppare un’attività produttiva cioè: attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Eventuali requisiti previsti per lo svolgimento di specifiche attività.
    Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; che effettuano l’attività istruttoria e presentano le pratiche per conto dell’imprenditore o suo delegato

Come fare

  • Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica,  al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
    L’invio telematico prevede che i documenti siano firmati digitalmente dall’intestatario o suo delegato ed inviati, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata a disposizione del SUAP.

In quanto tempo

  • I tempi sono diversi a seconda del procedimento adottato. Il tempo massimo per un procedimento unico che non richieda la VIA ( Valutazione di impatto ambientale) è di tre mesi.

Quanto costa

  • Il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,compresi i diritti e le spese previste a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso

Modulistica

  • Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • Comunicazione per il sub ingresso in attività
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media e grande struttura di vendita
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • Scheda anagrafica
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA E-COMMERCE
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e o estetista
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per l'esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico)
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per l'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture o su area pubblica
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per l'esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     
  • SCIA per l'esercizio di vicinato
    scarica pdf scarica pdf [1 Mb]
     

Normative

  • Decreto Legge 112/2008 
    DL n°112 del 25 giugno 2008
     
  • Direttiva CE 123/2006 
    Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
     
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 160/2010 
    DPR n°160 del 7 settembre 2010
     

A chi rivolgersi


Fine dei contenuti della pagina

Sito ufficiale del Comune di Acuto

Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilità.

Via G.Germini, 1 - 03010 Acuto (FR)
Tel. 0775-56001 - Fax 0775-56595
C.F.: 00311740609

Realizzazione
Proxime S.r.l. ImpresaInsieme S.r.l.