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AMMINISTRATIVO
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE- ART. 5 D.L. 5/2012
Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail. In quest'ultimo caso, bisogna sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale, essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante e trasmettere per posta elettronica 'semplice' copia della dichiarazione con firma autografa e del documento d'identità del dichiarante.
Lotta all'occupazione abusiva di immobiliIl D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito in legge 23/05/2014 n. 80, all'art. 5 prevede che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". In applicazione della normativa sopracitata, è necessario che i cittadini che debbano rendere dichiarazioni di residenza (iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall'estero, iscrizione per ricomparsa da irreperibilità, cambio di indirizzo all'interno del Comune) presentino la documentazione sotto indicata. Per ulteriori chiarimenti, occorre contattare l'Ufficio Anagrafe.